rosone

Notizie dalla Chiesa

Le prime valutazioni della CEI sulla portata applicativa del Decreto Legislativo "antipedofilia"

Le prime valutazioni della CEI sulla portata applicativa del Decreto Legislativo "antipedofilia"Il provvedimento potrebbe coinvolgere anche quanti operano in ambito ecclesiale ed hanno rapporti con i minori. Pubblichiamo il parere espresso dall'Osservatorio Giuridico della CEI che, per ora, fa fede per gli operatori pastorali

Prime valutazioni circa la portata applicativa dell’art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39

 

E’ stata fissata per il prossimo 6 aprile l’entrata in vigore del D. lgs. 24 marzo 2014, n. 39, recante norme per l’ “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”. (La direttiva in realtà è la n. 2011/92/UE).

L’art. 2 del D. lgs.. 39/2014 cit. introduce alcune modifiche al d.P.R. n. 313/2002, in particolare prevedendo l’inserimento dell’art. 25 bis, che così recita:

 “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

Numerose diocesi hanno chiesto un parere circa l’ambito applicativo della disposizione appena richiamata, con particolare riferimento alla condizione e all’attività degli enti ecclesiastici.

In difetto di circolari esplicative dell’Amministrazione ovvero di eventuali interventi emendativi, a una prima lettura sembra possibile in via di interpretazione prospettare la seguente lettura.

La formulazione del primo comma, pur ispirata all’esigenza condivisa di evitare che soggetti già condannati per specifici reati ai danni di minori siano “lavorativamente” a contatto con i minori stessi,  in ragione del suo tenore letterale suscita tuttavia alcune incertezze interpretative e potrebbe comportare notevoli difficoltà applicative.

Decisiva ai fini di un corretto inquadramento pare l’interpretazione dell’espressione “impiegare al lavoro”. Al riguardo, sembra potersi ritenere che tale espressione escluda dall’ambito di applicazione della norma tutta una serie di rapporti che non possono propriamente qualificarsi come lavorativi e che trovano frequente riscontro nell’ambito degli enti ecclesiastici, quali ad esempio quelli che coinvolgono i soggetti impegnati nelle attività di catechesi ovvero di educazione cristiana e simili.

In senso contrario, non sembra valere il rimando alle “attività volontarie organizzate”, in quanto anche rispetto a tali attività sussiste la necessità di un rapporto lavorativo quale presupposto per l’insorgenza dell’obbligo a carico del soggetto “datore di lavoro” (espressione, quest’ultima, significativamente utilizzata tanto nell’art. 10, n. 2 della direttiva 2011/92/UE quanto nell’art. 25 bis, comma 2 del D. lgs. N. 39/2014).

Naturalmente, l’assenza di un obbligo giuridico in senso stretto non esclude la possibilità/opportunità di richiedere ugualmente anche in tali ipotesi il certificato penale del casellario giudiziario.

Altra questione di rilievo è se l’obbligo in questione riguardi i soli rapporti “costituendi” o si estenda anche a quelli già costituiti. La portata dell’espressione “soggetto che intenda impiegare al lavoro” non è chiara; da un lato, su un piano logico e letterale si potrebbe ritenere che l’adempimento riguardi entrambi tali tipi di rapporto; dall’altro lato, alcuni indici testuali inducono a ritenere (o comunque sembrano non escludere la possibilità che) possa essere interpretata nel senso di limitare tale obbligo solo ai rapporti “costituendi” (cfr. in tal senso considerando n. 40 e art. 10, n. 2 Direttiva 2011/92/UE).

  

Roma, 4 aprile 2014

 

Scarica il testo delle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici approvate dalla CEI sulla base delle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede

 

Scarica il testo del Decreto Legislativo n° 39 del 4 Marzo 2014


Scarica il testo della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio

Commenti dei lettori
0 commenti presenti
Aggiungi il tuo commento
indietro

Eventi dalla diocesi

20 aprile 09:00 - 12:00

A Villa Nazareth

21 aprile 16:00

Tutti i giovani della Diocesi sono invitati nella cripta della Cattedrale per un momento di condivisione e confronto

09 maggio 19:00 - 20:30

In Seminario

03 giugno - 07 giugno
04 agosto - 10 agosto

Copyright 2009 Arcidiocesi di Fermo - info@fermodiocesi.it | pec: economato.diocesifermo@legalmail.it | Redazione | Contattaci | Cookies / Privacy Policy

Arcidiocesi di Fermo: C.F. 90006790449 - Via Sisto V, 11 - Tel: 0734.229005