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Notizie dalla Diocesi

Indicazioni sul servizio dei Vicari Foranei in Diocesi

comunicato della Segreteria Generale della Curia

L’Arcivescovo e i Vicari Foranei riunitisi il 22 ottobre u.s. e il 26 novembre u.s., hanno deciso di rendere pubblico quanto è maturato nelle discussioni sulle competenze e la fisionomia della Vicaria, raggruppamento di parrocchie in un territorio omogeneo (cfr canone 374 § 2: «Per favorire la cura pastorale mediante un’azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei»).

Riprendendo le indicazioni nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi sui criteri nel costituire i vicariati e nel definire il servizio del Vicario foraneo, si è deciso di evidenziarne gli aspetti pastorali e quelli di vigilanza. I Vicari Foranei, infatti, sono la presenza del Vescovo in un territorio e pertanto devono animare la vita del presbiterio locale, stimolare le parrocchie a esprimere le loro capacità, nel principio della sussidiarietà e coordinare la pastorale in modo organico nel territorio. Si è fatto riferimento, in modo particolare, alla proposizione 352 del 37° Sinodo diocesano dedicata a “Il Vicario foraneo: compiti, doveri e diritti”, che conclude il discorso sulle Vicarie foranee (cfr proposizioni 348-252). In appendice se ne inserisce il testo, unitamente ad alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico sul Vicario Foraneo.

 

Il servizio dei Vicari foranei, così come indica il Concilio plenario marchigiano, è di un quinquennio (rinnovabile) e facendo anche riferimento ai contenuti delle quattro Note pastorali pubblicate dall’Arcivescovo, si sono indicati i seguenti compiti:

promuovere, coordinare, animare l’attività pastorale comune nel territorio vicariale favorendo la diffusione del modello dell’iniziazione cristiana;

rendersi disponibili ad amministrare il sacramento della Confermazione in Vicaria;

favorire l’amicizia e la fraternità sacerdotale, stimolando la partecipazione agli incontri mensili del presbiterio diocesano e a quelli vicariali, come anche agli esercizi spirituali promossi dalla diocesi;

in collaborazione con i Moderatori delle unità pastorali, aver cura della vita spirituale, culturale e pastorale dei preti, promuovendo incontri di preghiera, di studio e, per favorire lo scambio di esperienze pastorali; costituire, quando possibile, una équipe di persone che affianchi e aiuti il Moderatore per aspetti e servizi che possono essere fatti insieme: formazione degli operatori pastorali, dei catechisti-accompagnatori per la pastorale familiare e la pastorale giovanile e vocazionale;

prestare una cura particolare ai preti anziani o malati e a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, personali e/o pastorali;

in caso di malattia o di decesso di un prete, informarne l’Arcivescovo ed assumere la custodia di ciò che appartiene alla Chiesa o alla parrocchia;

provvedere nei casi urgenti alla supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri Confratelli e regolare il turno per le ferie e il riposo dei singoli presbiteri verificandone la modalità;

individuare le ministerialità necessarie alla situazione locale: ostiari, lettori, accoliti, aspiranti al Diaconato permanente, incoraggiando soprattutto i parroci ad esercitare il loro discernimento e a valorizzare le diverse forme di vita consacrata, antiche e nuove, facendole dialogare di più con il territorio;

vigilare sulla fedele e corretta applicazione delle norme liturgiche nella celebrazione dei sacramenti e del culto dell’Eucaristia, nonché delle indicazioni pastorali per la celebrazione delle feste religiose;

vigilare sulla cura e il decoro degli edifici di culto, sulle sacre suppellettili e sui libri liturgici, come anche sulle case canoniche;

accertarsi che ogni parrocchia sia dotata dei registri: dei battezzati, dei cresimati, dei matrimoni, delle prime comunioni, dei defunti, delle cronache della Parrocchia, della amministrazione dei beni, dei legati, debitamente aggiornati e conservati nell’archivio;

aver premura che gli organismi di partecipazione (consiglio per gli affari economici e consiglio pastorale) siano istituiti in ogni parrocchia e svolgano i loro compiti istituzionali secondo le indicazioni degli statuti diocesani;

far presenti le necessità del territorio e suggerire all’Ordinario diocesano la nomina, il trasferimento o la rimozione dei preti della zona e, in particolare, dei parroci;

avere la facoltà, nei casi di necessità, di concedere “ad actum” il permesso di binazione nei giorni feriali, di trinazione e/o di quadrinazione, nei giorni festivi, in modo limitato a due celebranti;

visitare annualmente le parrocchie e, al termine dell’anno sociale, darne relazione scritta sullo stato sia della Vicaria che delle singole parrocchie all’Arcivescovo;

partecipare, come membro di diritto, al Consiglio presbiterale diocesano.

 
 

Fermo, 30 novembre 2009, festa di sant’Andrea, apostolo

 
 
Appendice.
 

1. Alcuni canoni del Codice di Diritto canonico sul Vicario foraneo.

 

Can 553 § 1. Il vicario foraneo… è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo.

§ 2. Il vicario foraneo è nominato dal Vescovo diocesano, dopo aver sentito a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione.

 

Can. 554 § 1. Per l’ufficio di vicario foraneo, che non è legato all’ufficio di parroco di una parrocchia determinata, il Vescovo scelga il sacerdote che avrà giudicato idoneo…

§ 2. Il vicario foraneo venga nominato a tempo determinato, definito dal diritto particolare.

§ 3. Il Vescovo diocesano può rimuovere liberamente, per giusta causa, secondo la sua prudente decisione, il vicario foraneo.

 

Can. 555 § 1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:

1) di promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del vicariato;

2) di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;

3) di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

§ 2. Il vicario foraneo nell’ambito del vicariato affidatogli:

1) si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipano nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze, a norma del can. 279,2;

2) abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

§ 3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

§ 4. Il vicario foraneo è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il vescovo diocesano.

 

2. Il testo della proposizione 352 del Sinodo diocesano.

 

“Per ciascuna delle Vicarie è nominato dal Vescovo un Vicario foraneo, previa consultazione dei presbiteri della forania stessa; egli è sempre amovibile, a volontà del Vescovo.

È suo compito:

- vigilare al raggiungimento delle finalità del servizio della Vicaria, per una pastorale organica ed omogenea alle scelte diocesane, impegnandosi al superamento di problemi relativi a disfunzioni e ritardi nell’attuazione dell’azione pastorale;

- agire in collegamento con gli altri Vicari Foranei e con gli Uffici pastorali diocesani.

Si aggiungono i doveri ed i diritti previsti dal Codice:

- di aver cura che la vita dei presbiteri sia consona al loro stato;

- che le funzioni sacre siano celebrate con decoro e secondo le necessità dei fedeli;

- che le Parrocchie siano luoghi adeguati per decoro e funzionalità;

- che l’amministrazione economica delle Parrocchie sia gestita secondo le norme;

- che i Presbiteri abbiano sufficienti momenti di aggiornamento e di formazione, non manchino di occasioni per il loro nutrimento spirituale, non siano lasciati soli nelle necessità e si provveda a sostituirli in caso di assenza e di malattia; che tra di essi si realizzi una vera fraternità utile a se stessi e all’azione pastorale a cui sono chiamati.

I Vicari Foranei, coordinati dal Vicario per la Pastorale, collaborano strettamente con lui e formano con il Vicario Generale e gli altri eventuali Vicari di settore, il Consiglio dei Vicari”.

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